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lunedì 23 aprile 2018

Cortocircuito al TAR Sardegna


A distanza di oltre 4 mesi dall'udienza di merito, finalmente conosciamo la sentenza del TAR Sardegna: il nostro ricorso contro il nuovo Piano regionale dei Rifiuti viene, inspiegabilmente, rigettato integralmente! Ma la cosa più curiosa è che le spese vengono compensate, come a dire che i promotori dei ricorsi soccombenti qualche ragione pur la dovevano avere.
Nella sostanza viene assolto dal TAR un iter che continuiamo a ritenere disinvolto, irragionevole, contraddittorio e vessatorio per Comuni e cittadini. Un'assoluzione che leggiamo nell’ottica del generale pressapochismo che ha caratterizzato tutta la vicenda.
Con questo documento cercheremo di argomentare, seppur brevemente, le motivazioni che ci hanno portato ad intentare i ricorsi, riferendoci, come sempre, ai documenti e agli atti che hanno interessato le procedure dell'aggiornamento del Piano Rifiuti, con la convinzione che possa essere utile per una lettura più appropriata della sentenza.

Innanzitutto occorre rimarcare che i ricorsi non riguardavano la scelta di potenziare e realizzare un nuovo inceneritore a Tossilo, ma l'aggiornamento del Piano regionale nella sua interezza in quanto, a nostro avviso, è stato costruito e approvato in assenza dei presupposti di legge, con carenze istruttorie e procedimentali, peraltro segnalate tempestivamente anche dalla Provincia di Nuoro. Più specificatamente i nostri ricorsi si incentravano su tre motivazioni principali:
1) il mancato avvio della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS);
2) il mancato coinvolgimento dei Comuni e la mancata convocazione degli Enti Parco come soggetti competenti in materia ambientale da convocare obbligatoriamente;
3) l’esclusione dei Comuni non solo dalla fase di verifica di assoggettabilità a VAS, ma dall’intero procedimento amministrativo che ha condotto all’approvazione del Piano 2016.

Rigetto primo motivo
La sentenza del TAR rigetta il primo motivo sostenendo che "il potenziamento dell’impianto di cui trattasi (Tossilo n.d.r.), finalizzato a ottenere il trattamento massimo di 60.000,00 t/a, non costituisce una novità introdotta dal piano di gestione dei rifiuti approvato nel 2016, essendo, al contrario, una precisa direttiva contenuta nel piano precedente.... Viene meno, conseguentemente, il presupposto più significativo su cui si basa la tesi dei ricorrenti secondo cui era necessario sottoporre alla V.A.S. il piano approvato nel 2016,...”

Tale pronunciamento è in netta contrapposizione con quanto sostenuto dallo stesso TAR Sardegna nelle sentenze sulla procedura di VIA del nuovo inceneritore di Tossilo, esitate il 15 luglio 2015 che avevano visto accolti i ricorsi del Comitato, di Zero Waste Sardegna e dell'Unione dei comuni della Barbagia. In queste sentenze si affermava che, secondo il modello prescelto dal Piano del 2008, Macomer è stato previsto, in sede regionale, in un regime particolare (solo) “transitorio” con la definizione eloquente “DISMISSIONE A FINE TRANSITORIO. Il che consentiva alla struttura di “mantenere” (solo) la sua attuale operatività, benché rimodernata, essendo previsto il revamping. Sotto questo profilo la “permanenza” di una struttura si accompagnava necessariamente ad un concetto di “conservazione” del suo spazio operativo e di potenzialità (limitata a quella attuale) della sua capacità concreta di svolgere determinate funzioni. Revamping-rinnovamento doveva dunque implicare una ristrutturazione, in termini minimi, con sostanziale mantenimento della capacità-potenzialità della struttura e della sua (limitata e attuale) funzionalità; il tutto nell’attesa della realizzazione del polo di Sassari, che avrebbe determinato la dismissione di Macomer. Ma tale connotazione/caratterizzazione non è compatibile con la tipologia di intervento previsto progettato con consistente potenziamento e con un ingente investimento. Tali elementi connotano l’intervento progettato ed approvato, sostanzialmente, come un “nuovo” impianto, idoneo ad operare a regime.”

Il Tar, in questo caso, non fa che riprendere ciò che era prescritto dalla delibera di approvazione del Piano Rifiuti del 2008 nella quale era stata effettuata una scelta inequivocabile di un sistema di incenerimento a due poli (Cagliari-Sassari) che prevedeva il mantenimento dell'impianto di Tossilo solo nella fase transitoria, senza alcun potenziamento, e la sua successiva dismissione.

Di fatto il nuovo piano si discosta sostanzialmente da quello precedente in quanto, fra le altre cose, propone un unico scenario di incenerimento, contro i cinque precedenti. Inoltre prevede la sostituzione del polo di incenerimento di Sassari con quello di Macomer e l'accentramento delle strutture di discarica con un diverso carico dei rifiuti da trattare e un significativo impatto ambientale e sanitario. Per il territorio di Macomer, per esempio, è previsto un maggior carico inquinante in ragione dell'aumento delle quantità di rifiuto indifferenziato da incenerire. Tutto questo non può considerarsi una "modifica lieve" tale da giustificare la mancata attivazione della procedura di VAS.
Inoltre si scarica sui comuni la totale responsabilità del raggiungimento delle percentuali di raccolta differenziata che, dal 65% previsto nel vecchio piano, dovranno raggiungere l'80% entro il 2022, senza che siano previste dotazioni infrastrutturali adeguate e necessarie per ottenere gli obiettivi previsti dallo stesso aggiornamento del piano.
Altro punto sollevato dai nostri ricorsi ha riguardato l'incongruenza dei dati e delle analisi ambientali che supportano il nuovo piano, le stesse utilizzate per il vecchio, oramai datate e non più rispondenti alla situazione attuale.
Giusto per citarne alcune:
- l’esame della qualità dell’aria si basa su dati del 2006;
- i dati delle emissioni pericolose si riferiscono ad una stima delle emissioni relativa al 2000 (addirittura 16 anni fa!);
- l’uso del suolo fa riferimento a dati del 2003 e del 2004;
- la mappatura dei siti contaminati e inquinati è realizzata su dati del 2004;
- tutti i dati relativi a biodiversità e aree naturali, nonché ai fattori di minaccia sono, per stessa ammissione degli estensori del Piano 2008, carenti o risalivano addirittura al 2006.

Rigetto secondo motivo
Secondo la sentenza del TAR il secondo motivo non coglie nel segno, risultando dalla documentazione in atti il coinvolgimento dei soggetti competenti in materia ambientale,...........tali adempimenti sono stati sostanzialmente rispettati attraverso la pubblicazione sul sito web di “SardegnaAmbiente” della notizia relativa all’avvio del procedimento di verifica della assoggettabilità e dalla pubblicazione del rapporto preliminare. E’ pur vero che non risulta pubblicata la proposta di aggiornamento del piano, ma la pubblicazione della notizia e il fatto che il rapporto preliminare riproduce in larga parte la proposta di piano, induce a ritenere che gli interessati siano stati posti in condizione di prendere conoscenza dell’avvio della procedura ed (eventualmente) partecipare al procedimento in questione. E tra gli interessati debbono essere ricompresi anche i Comuni

La delibera di Giunta regionale n. 34/33 del 7.08.2012 (l’art. 4 dell’Allegato C), citata nei nostri ricorsi, ha individuato i "soggetti competenti in materia ambientale" che obbligatoriamente devono essere convocati e tra questi gli "Enti gestori delle aree protette", che invece non sono stati convocati, come si evince dalle osservazioni presentate dalla Provincia di Nuoro e da altri atti depositati al TAR.
Nella sostanza è stato seguito un iter puramente formale, limitato alla sola pubblicazione sul sito web di “SardegnaAmbiente” di un rapporto ambientale preliminare che "non definisce in modo compiuto lo stato attuale dell'ambiente, non approfondisce adeguatamente le successive problematiche e le eventuali mitigazioni e/o compensazione", come sottolineato dal parere espresso dalla Provincia di Nuoro.
La formalità delle consultazioni, oltre che dal mancato confronto con i Comuni, si evince anche dal raffronto delle date, non tutte purtroppo prese in considerazione dalla sentenza (vedere più avanti): il termine per la presentazione delle osservazioni da parte dei soggetti competenti in materia ambientale era stato fissato dal Direttore del Servizio Valutazioni Ambientali (SVA) per il 19.12.2016, ma lo stesso Direttore ha poi esitato il parere di non assoggettabilità a VAS, chiudendo la procedura, in data 6.12.2016, ben prima dello scadere del termine da lui stesso fissato! I Consorzi industriali sono stati sentiti l'11 dicembre, 5 giorni dopo l'esitazione del parere favorevole, e l'ANCI il 22 dicembre, dopo 17 giorni dall'OK del Direttore e addirittura dopo la scadenza fissata dallo stesso, alla vigilia della seduta di Giunta Regionale per l'approvazione del nuovo piano Rifiuti!
Di tutto questo inspiegabilmente non si tiene conto.
Rigetto terzo motivo
Sempre secondo la sentenza del TAR anche il terzo motivo "non merita accoglimento" in quanto la norma pur prescrivendo un generico dovere di sentire gli enti locali, non indica le specifiche modalità attraverso le quali si debbano acquisire le opinioni delle amministrazioni interessate dal piano o programma. E d’altronde, immaginare che la partecipazione al procedimento di approvazione del piano regionale sui rifiuti si debba svolgere mediante la consultazione di ogni singolo Comune, costituirebbe, se non altro, una interpretazione in contrasto col principio generale di non aggravamento dei procedimenti amministrativi. Come risulta dalla documentazione in atti, la consultazione è intercorsa sia con le Province (in quanto soggetti competenti in materia ambientale: si veda verbale sopra richiamato; ma si veda anche il verbale del 13 dicembre 2016, doc. 14 della Regione), sia con l’associazione regionale dei Comuni ANCI Sardegna (si veda il verbale dell’incontro tenutosi il 22 dicembre 2016, doc. 13 della Regione), sia con i consorzi industriali (verbale 11 dicembre 2016, doc. 15 della Regione). Pertanto... deve ritenersi che il modo di procedere dell’amministrazione regionale non possa essere censurato nemmeno per quanto concerne il coinvolgimento degli enti locali nell’approvazione finale del piano 2016

Occorre rimarcare a questo riguardo che, secondo le direttive comunitarie e le normative nazionali in materia di partecipazione alle scelte di interesse per le comunità, il coinvolgimento di tutti i portatori di interesse non costituisce una mera questione formale, come sembra evincersi dalle procedure seguite dalla Regione e approvate dalla sentenza del TAR, bensì ricopre un ruolo centrale al fine della validità di un procedimento.
I Comuni non sono solo gli Enti maggiormente e più immediatamente rappresentativi della comunità dei cittadini, ma sono anche i soggetti istituzionali che più incisivamente saranno coinvolti dall’attuazione delle scelte programmatiche. Si pensi, ad esempio, alle attività che ogni Comune deve intraprendere nel campo della raccolta differenziata dei rifiuti per consentire, alla Regione, di raggiungere le quote fissate nel Piano; o, ancora, agli effetti che ha per una comunità locale la scelta strategica regionale di collocare un nuovo impianto di incenerimento o una discarica nel proprio territorio comunale.
Non a caso la partecipazione dei Comuni alla stesura del Piano del 2008 (si trattava anche in quel caso di un aggiornamento di Piano), regolarmente sottoposto alla Valutazione Ambientale Strategica, fu intensa e molto produttiva.
Per quanto riguarda la consultazione delle Province, é anche palese come il provvedimento emanato dal Direttore del Servizio SVA non tenga in alcun conto i pareri espressi dai soggetti consultati, in particolare quello della Provincia di Nuoro che ha evidenziato numerose criticità che affliggevano il procedimento, sia in senso formale, sia in senso sostanziale.

Ciò che stupisce maggiormente infine è il cortocircuito determinatosi all'interno del TAR Sardegna dove sulla stessa contestazione (la legittimità o meno del potenziamento del polo di incenerimento di Tossilo), emergono due verità contrapposte e determinanti per l'esito delle due sentenze.

Rimane un'unica certezza: la Regione Sardegna nel 2008 aveva approvato il Piano Rifiuti optando per due poli di incenerimento (Cagliari e Sassari), prevedendo per Tossilo una fase operativa solo nel transitorio senza alcun potenziamento.

Per utili e ulteriori approfondimenti vedasi deliberazione di Giunta Regionale n. 73/7 del 20.12.2008 e capitolo 8 del Piano Rifiuti 2008 (pag. 398-399).

Un grazie a tutti coloro che ci hanno sostenuto
Comitato Non Bruciamoci il Futuro  e Zero Waste sardegna

Macomer, 23 aprile 2018




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