A distanza di oltre
4 mesi dall'udienza di merito, finalmente
conosciamo la sentenza del TAR Sardegna: il nostro ricorso contro il
nuovo Piano regionale dei Rifiuti viene, inspiegabilmente, rigettato
integralmente! Ma la cosa più curiosa è che le spese vengono
compensate, come a dire che i promotori dei ricorsi soccombenti
qualche ragione pur la dovevano avere.
Nella
sostanza viene
assolto dal TAR un iter che continuiamo a ritenere disinvolto,
irragionevole, contraddittorio e vessatorio per Comuni e cittadini.
Un'assoluzione
che leggiamo nell’ottica del generale pressapochismo che ha
caratterizzato tutta la vicenda.
Con questo documento
cercheremo di argomentare, seppur brevemente, le motivazioni che ci
hanno portato ad intentare i ricorsi, riferendoci, come sempre, ai
documenti e agli atti che hanno interessato le procedure
dell'aggiornamento del Piano Rifiuti, con la convinzione che possa
essere utile per una lettura più appropriata della sentenza.
Innanzitutto occorre
rimarcare che i ricorsi non riguardavano la scelta di potenziare e
realizzare un nuovo inceneritore a Tossilo, ma l'aggiornamento del
Piano regionale nella sua interezza in quanto, a nostro avviso, è
stato costruito e approvato in assenza dei presupposti di legge, con
carenze istruttorie e procedimentali, peraltro segnalate
tempestivamente anche dalla Provincia di Nuoro.
Più specificatamente i nostri ricorsi si incentravano su tre
motivazioni principali:
1)
il mancato avvio della procedura di Valutazione Ambientale Strategica
(VAS);
2)
il mancato coinvolgimento dei Comuni e la mancata convocazione degli
Enti Parco come soggetti competenti in materia ambientale da
convocare obbligatoriamente;
3)
l’esclusione
dei Comuni non solo
dalla fase di verifica di assoggettabilità a VAS, ma dall’intero
procedimento amministrativo che ha condotto all’approvazione del
Piano 2016.
Rigetto
primo motivo
La
sentenza del TAR rigetta il primo motivo sostenendo che "il
potenziamento dell’impianto di cui trattasi (Tossilo
n.d.r.),
finalizzato a ottenere il
trattamento massimo di 60.000,00 t/a, non costituisce una novità
introdotta dal piano di gestione dei rifiuti approvato nel 2016,
essendo, al contrario, una precisa direttiva contenuta nel piano
precedente.... Viene meno, conseguentemente, il presupposto più
significativo su cui si basa la tesi
dei ricorrenti secondo cui era necessario sottoporre alla V.A.S. il
piano approvato nel 2016,...”
Tale
pronunciamento è in netta contrapposizione con quanto sostenuto
dallo stesso TAR Sardegna nelle sentenze sulla procedura di VIA del
nuovo inceneritore di Tossilo, esitate il 15 luglio 2015 che avevano
visto accolti i ricorsi del Comitato, di Zero Waste Sardegna e
dell'Unione dei comuni della Barbagia. In
queste sentenze
si affermava che, secondo il modello prescelto dal Piano del 2008,
“Macomer
è stato previsto, in sede regionale, in un regime particolare (solo)
“transitorio” con la definizione eloquente “DISMISSIONE
A FINE TRANSITORIO.
Il
che consentiva alla struttura di “mantenere” (solo)
la sua attuale operatività, benché rimodernata, essendo previsto il
revamping. Sotto
questo profilo la “permanenza” di una struttura si accompagnava
necessariamente ad un concetto di “conservazione” del suo spazio
operativo e di potenzialità (limitata
a quella attuale)
della sua capacità concreta di svolgere determinate funzioni.
Revamping-rinnovamento doveva dunque implicare una ristrutturazione,
in termini minimi, con sostanziale mantenimento della
capacità-potenzialità della struttura e della sua (limitata e
attuale) funzionalità; il tutto nell’attesa della realizzazione
del polo di Sassari, che avrebbe determinato la dismissione di
Macomer. Ma
tale
connotazione/caratterizzazione non è compatibile con la tipologia di
intervento previsto progettato con consistente potenziamento e con un
ingente investimento.
Tali
elementi connotano l’intervento progettato ed approvato,
sostanzialmente, come un “nuovo” impianto, idoneo ad operare a
regime.”
Il
Tar, in
questo caso,
non fa che riprendere ciò che era prescritto dalla delibera di
approvazione del Piano Rifiuti del 2008 nella quale era stata
effettuata una scelta inequivocabile di un sistema di incenerimento a
due poli (Cagliari-Sassari) che prevedeva il mantenimento
dell'impianto di Tossilo solo nella fase transitoria,
senza alcun
potenziamento, e la sua successiva dismissione.
Di
fatto il nuovo piano si discosta sostanzialmente da quello precedente
in quanto, fra le altre cose, propone un unico scenario di
incenerimento, contro i cinque precedenti. Inoltre prevede la
sostituzione del polo di incenerimento di Sassari con quello di
Macomer e l'accentramento delle strutture di discarica con un diverso
carico dei rifiuti da trattare e un significativo impatto ambientale
e sanitario. Per
il territorio di Macomer, per esempio, è previsto un maggior carico
inquinante in ragione dell'aumento delle quantità di rifiuto
indifferenziato da incenerire. Tutto questo non può considerarsi una
"modifica lieve" tale da giustificare la mancata
attivazione della procedura di VAS.
Inoltre si scarica
sui comuni la totale responsabilità del raggiungimento delle
percentuali di raccolta differenziata che, dal 65% previsto nel
vecchio piano, dovranno raggiungere l'80% entro il 2022, senza che
siano previste dotazioni infrastrutturali adeguate e necessarie per
ottenere gli obiettivi previsti dallo stesso aggiornamento del piano.
Altro punto
sollevato dai nostri ricorsi ha riguardato l'incongruenza dei dati e
delle analisi ambientali che supportano il nuovo piano, le stesse
utilizzate per il vecchio, oramai datate e non più rispondenti alla
situazione attuale.
Giusto per citarne
alcune:
- l’esame della
qualità dell’aria si basa su dati del 2006;
- i
dati delle emissioni pericolose si riferiscono ad una stima delle
emissioni relativa al 2000 (addirittura 16 anni fa!);
- l’uso
del suolo fa riferimento a dati del 2003 e del 2004;
- la
mappatura dei siti contaminati e inquinati è realizzata su dati del
2004;
- tutti i dati
relativi a biodiversità e aree naturali, nonché ai fattori di
minaccia sono,
per stessa ammissione degli estensori del Piano 2008, carenti o
risalivano addirittura al 2006.
Rigetto secondo
motivo
Secondo
la sentenza del TAR il secondo motivo “non
coglie nel segno, risultando dalla documentazione in atti il
coinvolgimento
dei soggetti competenti in materia ambientale,...........tali
adempimenti sono stati sostanzialmente rispettati
attraverso la pubblicazione sul sito web di “SardegnaAmbiente”
della notizia relativa all’avvio del procedimento di verifica della
assoggettabilità e dalla pubblicazione del rapporto preliminare. E’
pur vero che non risulta pubblicata la proposta di aggiornamento del
piano, ma la pubblicazione della notizia e il fatto che il rapporto
preliminare riproduce in larga parte la proposta di piano, induce a
ritenere che gli interessati siano stati posti in condizione di
prendere conoscenza dell’avvio della procedura ed (eventualmente)
partecipare al procedimento in questione. E tra gli interessati
debbono essere ricompresi anche i Comuni
La delibera di
Giunta regionale n. 34/33 del 7.08.2012 (l’art. 4 dell’Allegato
C), citata nei nostri ricorsi, ha individuato i "soggetti
competenti in materia ambientale" che obbligatoriamente devono
essere convocati e tra questi gli "Enti gestori delle aree
protette", che invece non sono stati convocati, come si evince
dalle osservazioni presentate dalla Provincia di Nuoro e da altri
atti depositati al TAR.
Nella sostanza è
stato seguito un iter puramente formale, limitato alla sola
pubblicazione sul
sito web di “SardegnaAmbiente” di un rapporto ambientale
preliminare che "non
definisce in modo compiuto lo stato attuale dell'ambiente, non
approfondisce adeguatamente le successive problematiche e le
eventuali mitigazioni e/o compensazione",
come sottolineato dal parere espresso dalla Provincia di Nuoro.
La formalità delle
consultazioni, oltre che dal mancato confronto con i Comuni, si
evince anche dal raffronto delle date, non tutte purtroppo prese in
considerazione dalla sentenza (vedere più avanti): il termine per la
presentazione delle osservazioni da parte dei soggetti competenti
in materia ambientale era stato fissato dal Direttore
del Servizio Valutazioni Ambientali (SVA) per il 19.12.2016,
ma lo stesso Direttore ha poi esitato il parere di non
assoggettabilità a VAS, chiudendo la procedura, in data 6.12.2016,
ben prima dello scadere del termine da lui stesso fissato! I
Consorzi industriali sono stati sentiti l'11
dicembre,
5 giorni dopo l'esitazione del parere favorevole, e l'ANCI il 22
dicembre, dopo 17 giorni dall'OK del Direttore e addirittura dopo la
scadenza fissata dallo stesso, alla vigilia della seduta di Giunta
Regionale per l'approvazione del nuovo piano Rifiuti!
Di tutto questo
inspiegabilmente non si tiene conto.
Rigetto terzo
motivo
Sempre secondo la
sentenza del TAR anche il terzo motivo
"non merita accoglimento" in quanto la norma pur
prescrivendo un generico dovere di sentire gli enti locali, non
indica le specifiche modalità attraverso le quali si debbano
acquisire le opinioni delle amministrazioni interessate dal piano o
programma. E d’altronde, immaginare che la partecipazione al
procedimento di approvazione del piano regionale sui rifiuti si debba
svolgere mediante la consultazione di ogni singolo Comune,
costituirebbe, se non altro, una interpretazione in contrasto col
principio generale di non aggravamento dei procedimenti
amministrativi. Come
risulta dalla documentazione in atti, la consultazione è intercorsa
sia con le Province
(in
quanto soggetti competenti in materia ambientale: si veda verbale
sopra richiamato; ma si veda anche il verbale del 13 dicembre 2016,
doc. 14 della Regione), sia
con l’associazione regionale dei Comuni ANCI Sardegna (si veda il
verbale
dell’incontro tenutosi il 22 dicembre 2016, doc. 13 della Regione),
sia con i consorzi industriali (verbale 11 dicembre 2016, doc. 15
della Regione).
Pertanto... deve ritenersi
che il modo di procedere dell’amministrazione regionale non possa
essere censurato nemmeno per quanto concerne il coinvolgimento degli
enti locali nell’approvazione finale del piano 2016”
Occorre rimarcare a
questo riguardo che, secondo le direttive comunitarie e le normative
nazionali in materia di partecipazione alle scelte di interesse per
le comunità, il coinvolgimento di tutti i portatori di interesse non
costituisce una mera questione formale, come sembra evincersi dalle
procedure seguite dalla Regione e approvate dalla sentenza del TAR,
bensì ricopre un ruolo centrale al fine della validità di un
procedimento.
I Comuni non sono
solo gli Enti maggiormente e più immediatamente rappresentativi
della comunità dei cittadini, ma sono anche i soggetti istituzionali
che più incisivamente saranno coinvolti dall’attuazione delle
scelte programmatiche. Si pensi, ad esempio, alle attività che ogni
Comune deve intraprendere nel campo della raccolta differenziata dei
rifiuti per consentire, alla Regione, di raggiungere le quote fissate
nel Piano;
o, ancora, agli effetti che ha per una comunità locale la scelta
strategica regionale di collocare un nuovo impianto di incenerimento
o una discarica nel proprio territorio comunale.
Non
a caso la partecipazione dei Comuni alla stesura del Piano del 2008
(si trattava anche in quel caso di un aggiornamento di Piano),
regolarmente sottoposto alla
Valutazione Ambientale Strategica, fu intensa e molto produttiva.
Per quanto riguarda
la consultazione delle Province, é anche palese come
il provvedimento emanato dal Direttore del Servizio SVA non
tenga in alcun conto i pareri espressi dai soggetti consultati, in
particolare quello della Provincia di Nuoro che ha evidenziato
numerose criticità che affliggevano il procedimento, sia in senso
formale, sia in senso sostanziale.
Ciò
che stupisce maggiormente infine è il cortocircuito determinatosi
all'interno del TAR Sardegna dove sulla stessa contestazione (la
legittimità o meno del potenziamento del polo di incenerimento di
Tossilo), emergono due verità contrapposte e determinanti per
l'esito delle due sentenze.
Rimane
un'unica certezza: la Regione Sardegna nel 2008 aveva approvato il
Piano Rifiuti optando per due poli di incenerimento (Cagliari e
Sassari), prevedendo per Tossilo una fase operativa solo nel
transitorio senza alcun potenziamento.
Per
utili e ulteriori approfondimenti vedasi deliberazione di Giunta
Regionale n. 73/7 del 20.12.2008 e capitolo 8 del Piano Rifiuti 2008
(pag. 398-399).
Un
grazie a tutti coloro che ci hanno sostenuto
Comitato Non Bruciamoci il Futuro e Zero Waste sardegna
Macomer, 23 aprile
2018
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